CCS Art. 19 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 19 CCS dal 2026

Art. 19 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 19

1

 Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale. (1)

2

 Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana. (1)

3

 Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti. (3)

(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

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