Art. 19 OETV dal 2022

Art. 19 Capitolo 4: Veicoli senza motore Rimorchi
1 I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I dispositivi di traino mobili non sono considerati rimorchi. (1)
2 Ai veicoli a motore che sono trainati con l’ausilio di un timone, come se fossero rimorchi, si applicano per analogia le prescrizioni concernenti i rimorchi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.