OETV Art. 19 - Rimorchi

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 19 OETV dal 2022

Art. 19 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 19 Capitolo 4: Veicoli senza motore Rimorchi

1 I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I dispositivi di traino mobili non sono considerati rimorchi. (1)

2 Ai veicoli a motore che sono trainati con l’ausilio di un timone, come se fossero rimorchi, si applicano per analogia le prescrizioni concernenti i rimorchi.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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