LAMaI Art. 19 - Promozione della prevenzione delle malattie

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 19 LAMaI dal 2026

Art. 19 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 19 Promozione della salute Promozione della prevenzione delle malattie

1

 Gli assicuratori promuovono la prevenzione delle malattie.

2

 Essi gestiscono congiuntamente con i Cantoni un’istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Se l’istituzione non è fondata dagli assicuratori e dai Cantoni, il compito è assunto dalla Confederazione.

3

 L’organo direttivo dell’istituzione è composto di rappresentanti degli assicuratori, dei Cantoni, dell’INSAI, della Confederazione, dei medici, delle cerchie scientifiche e delle organizzazioni specializzate nella prevenzione.


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