Art. 19 Presidenza delle corti
1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni.
2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianit? di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianit? di servizio, dal più anziano tra di loro.
3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.