Art. 189 OETV dal 2022

Art. 189
1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 13. (1)
2 Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo.
3 L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’allegato 7. (2)
4 Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d’improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5. (3)
5 Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore. (2)
6 Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocit massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203. (5)
7 I sistemi di controllo della stabilit dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocit massima di 60 km/h. (6)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).(2) (4)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
(6) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.