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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 181a ORC dal 2023

Art. 181a Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 181a (1) Disposizioni transitorie della modifica dell’11 novembre 2015 relative all’art. 52 cpv. 2 CC nella versione del 12 dicembre 2014

1 Le fondazioni ecclesiastiche che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 (2) del Codice civile (3) (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio vengono iscritte anche se non è disponibile né un atto di fondazione né un estratto autenticato della disposizione a causa di morte.

2 In tal caso l’organo superiore della fondazione deve constatare l’esistenza della fondazione ecclesiastica in un verbale o nell’estratto di un verbale. Il verbale o l’estratto del verbale deve contenere:

  • a. il nome della fondazione;
  • b. la sede e il domicilio legale della fondazione;
  • c. la data di costituzione della fondazione risultante dagli atti oppure, qualora la data non risultasse dagli atti, la data presunta di costituzione della fondazione;
  • d. lo scopo della fondazione;
  • e. il rimando ai documenti sui quali si fondano le indicazioni di cui alle lettere c–d;
  • f. gli organi della fondazione e il tipo di amministrazione;
  • g. i membri dell’organo superiore della fondazione;
  • h. le persone autorizzate ad agire quali rappresentanti.
  • (1) Introdotto dall’all. 2 n. II 2 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
    (2) RU 2015 1389
    (3) RS 210

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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