Art. 17a LAMaI dal 2023
Art. 17a (1) Esecuzione
1 L’istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l’aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indicatori di morbilit? . Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un’analisi dell’efficacia.
3 Il Consiglio federale disciplina:a. la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunerativi;b. il risarcimento del danno;c. il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2014 3345]; [FF 2013 6733 ][7221]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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