E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)

Art. 17a LPD dal 2019

Art. 17a Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) drucken

Art. 17a (1) Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota

1 Su preavviso favorevole dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalit? prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:

  • a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
  • b. sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalit? ; e
  • c. la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale.
  • 2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:

  • a. l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati;
  • b. l’adempimento di un compito richiede misure organizzative o tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell’ambito di una collaborazione tra organi federali e cantonali; o
  • c. essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalit? alle autorit? cantonali mediante una procedura di richiamo.
  • 3 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalit? del trattamento automatizzato.

    4 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.

    5 Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2019 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz