Art. 170 Perturbamento del servizio ferroviario (1)
1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrit? delle persone o la propriet? altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l’integrit? delle persone o la propriet? altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).