Art. 170 ORC dal 2023
Art. 170 Titolo 8: Disposizioni finaliCapitolo 1: Ufficio di revisione
Allo scopo di attuare le nuove disposizioni in materia di ufficio di revisione, l’UFRC può:a. richiedere i dati degli uffici cantonali del registro di commercio;b. collaborare e scambiare i dati con l’Autorit? federale di sorveglianza dei revisori;c. emanare direttive e prevedere segnatamente per gli uffici del registro di commercio l’obbligo di notificare determinati fatti all’Autorit? federale di sorveglianza dei revisori.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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