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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 17 ORC dal 2023

Art. 17 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 17 (1) Persone che notificano l’iscrizione

1 Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione è effettuata:

  • a. da una o più persone autorizzate a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al loro diritto di firma;
  • b. da terzi con procura;
  • c. dal proprietario in caso di procura non commerciale;
  • d. dal capo dell’indivisione.
  • 2 Le seguenti iscrizioni possono inoltre essere notificate dalle persone interessate:

  • a. la cancellazione dei membri degli organi o dei poteri di rappresentanza (art. 933 cpv. 2 CO);
  • b. la modifica dei dati personali secondo l’articolo 119;
  • c. la cancellazione del domicilio legale secondo l’articolo 117 capoverso 3.
  • 3 La procura conferita a terzi secondo il capoverso 1 lettera b, deve essere firmata da uno o più membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma. Va allegata alla notificazione.

    4 Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un’iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell’eredit? possono procedere alla notificazione in loro vece.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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