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Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 167d LIFD dal 2023

Art. 167d Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 167d (1) Diritti e obblighi procedurali del richiedente

1 I diritti e gli obblighi procedurali del richiedente sono retti dalla presente legge. Il richiedente deve informare in modo esaustivo l’autorit? di condono sulla propria situazione economica.

2 Se, nonostante ingiunzione e diffida, il richiedente rifiuta di prestare la collaborazione necessaria e ragionevolmente esigibile, l’autorit? di condono può decidere di non entrare nel merito della domanda.

3 La procedura amministrativa e la procedura di reclamo davanti all’autorit? di condono sono gratuite. Le spese possono tuttavia essere addossate in tutto o in parte al richiedente se ha presentato una domanda manifestamente infondata.

(1) Introdotto dal n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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