E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 167 ORC dal 2023

Art. 167 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea

1 La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto dalle autorit? seguenti: (1)

  • a. il tribunale;
  • b. il giudice dell’istruzione;
  • c. il ministero pubblico;
  • d. l’autorit? cantonale di vigilanza;
  • e. l’UFRC;
  • f. l’autorit? federale di vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari;
  • g. (2) l’Autorit? federale di sorveglianza dei revisori.
  • 2 L’autorit? conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati.

    3 Se gli atti non sono archiviati in forma elettronica, è conservata in luogo dell’originale una copia autenticata dell’atto consegnato unitamente alla ricevuta.

    4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
    (2) Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz