Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea
1 La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto dalle autorit? seguenti: (1)
2 L’autorit? conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati.
3 Se gli atti non sono archiviati in forma elettronica, è conservata in luogo dell’originale una copia autenticata dell’atto consegnato unitamente alla ricevuta.
4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).