Art. 166 Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza
1 Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati per una durata di 30 anni dopo l’iscrizione nel registro giornaliero. Lo statuto degli enti giuridici e gli atti di fondazione devono sempre corrispondere alla situazione attuale.
2 Se un ente giuridico è cancellato dal registro di commercio, le notificazioni, i documenti giustificativi e gli eventuali elenchi dei soci possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.
3 Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell’iscrizione nel registro giornaliero.
4 La corrispondenza in relazione con le iscrizioni è conservata per 10 anni.
5 Se la legge o l’ordinanza prescrive il deposito presso l’ufficio del registro di commercio di documenti che non sono considerati documenti giustificativi, occorre munirli del numero d’identificazione delle imprese del relativo ente giuridico e conservarli insieme con i documenti giustificativi di quest’ultimo.
6 Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea possono essere digitalizzati dall’ufficio del registro di commercio ai fini dell’archiviazione e autenticati conformemente all’OAPuE (1) e in particolare al suo articolo 13. I documenti cartacei rilegati possono essere sciolti ai fini della digitalizzazione. Gli originali cartacei possono essere distrutti, a condizione che il diritto cantonale non lo escluda. (2)
7 Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma elettronica non possono essere cancellati. Devono essere conservati dall’ufficio del registro di commercio in modo da impedire che i dati possano essere modificati. (3)
(1) RS 211.435.1