Art. 165fbis LAgr dal 2024
Art. 165f Sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive
1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per registrare i trasferimenti di sostanze nutritive nell’agricoltura.
2 Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d’informazione.
3 Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d’informazione.
4 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:a. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque;b. le autorit? cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;c. il gestore interessato da questi dati;d. i terzi autorizzati dal gestore.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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