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Legge sull’agricoltura (LAgr)

Art. 165f LAgr dal 2024

Art. 165f Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 165f Sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per registrare i trasferimenti di sostanze nutritive nell’agricoltura.

2 Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d’informazione.

3 Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d’informazione.

4 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:

  • a. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque;
  • b. le autorit? cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
  • c. il gestore interessato da questi dati;
  • d. i terzi autorizzati dal gestore.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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