Art. 165d LAgr dal 2024
Art. 165d Sistema d’informazione per i dati sui controlli
1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per pianificare, registrare e amministrare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d’informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.
2 Il sistema d’informazione dell’UFAG è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’UFAG, all’USAV e all’UFSP (1) e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile.
3 Il sistema d’informazione dell’UFAG contiene dati personali, inclusi:a dati sui controlli e i risultati dei controlli;b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.
4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorit? e altri aventi diritto possono trattare dati online nel sistema d’informazione:a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;b. l’UFSP (1) : per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;c. le autorit? cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;d. i terzi incaricati di compiti di esecuzione.
5 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;b. l’UFSP (1) : per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;c. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;d. altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;e. le autorit? cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;f. il gestore interessato da questi dati;g. i terzi autorizzati dal gestore.
(1) (2) (2) (3) (3) Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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