E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge sull’agricoltura (LAgr)

Art. 165d LAgr dal 2024

Art. 165d Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 165d Sistema d’informazione per i dati sui controlli

1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per pianificare, registrare e amministrare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d’informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.

2 Il sistema d’informazione dell’UFAG è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’UFAG, all’USAV e all’UFSP (1) e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile.

3 Il sistema d’informazione dell’UFAG contiene dati personali, inclusi:

  • a dati sui controlli e i risultati dei controlli;
  • b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.
  • 4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorit? e altri aventi diritto possono trattare dati online nel sistema d’informazione:

  • a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
  • b. l’UFSP (1) : per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
  • c. le autorit? cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
  • d. i terzi incaricati di compiti di esecuzione.
  • 5 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:

  • a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
  • b. l’UFSP (1) : per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
  • c. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;
  • d. altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;
  • e. le autorit? cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
  • f. il gestore interessato da questi dati;
  • g. i terzi autorizzati dal gestore.
  • (1) (2)
    (2) (3)
    (3) Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz