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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 165 OETV dal 2022

Art. 165 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 165 Illuminazione

1 Le esigenze per l’illuminazione si fondano sugli articoli 109 a 111. Tuttavia non è necessaria la luce per illuminare la targa.

2 Sui veicoli a motore agricoli e forestali, predisposti davanti per il trasporto di attrezzi accessori, sono ammessi due fari a luce anabbagliante supplementari ad un’altezza massima di 3,00 m, nella misura in cui contemporaneamente è possibile accendere soltanto un paio di fari a luce anabbagliante. (1)

3 In deroga all’articolo 109 capoverso 4, sui veicoli a motore agricoli e forestali aventi una larghezza superiore a 2,10 m non devono essere fissate luci d’ingombro, anche se le luci di posizione e le luci di coda distano dalla sagoma del veicolo più di 0,10 m.

4 In vece dei catarifrangenti possono essere usati rivestimenti riflettenti con una superficie luminosa di almeno 100 cm2. Se le attrezzature di lavoro coprono i catarifrangenti o le luci, di notte o in caso di cattivo tempo devono essere applicati dispositivi sostitutivi equivalenti.

5 In deroga all’articolo 78 capoverso 5, non è necessaria nessuna luce-spia anche se le luci per illuminare i lavori non sono facilmente visibili al conducente.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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