Art. 164a (1) Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive
1 Le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi vanno comunicate alla Confederazione affinché essa possa tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale.
2 Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all’obbligo di comunicazione e stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorit? cui vanno comunicati.
(1) Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).