Art. 164a b. Luogo dell’esecuzione e foro (1)
1 Se una societ? straniera assume una societ? svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova societ? straniera o se una societ? svizzera opera una scissione in societ? straniere, l’azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari di cui all’articolo 105 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione può essere promossa anche presso la sede svizzera del soggetto giuridico trasferente.
2 Il luogo dell’esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti o i loro crediti garantiti.
(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).