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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 163b LDIP dal 2023

Art. 163b Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 163b una societ? straniera (1)

1 Una societ? straniera può assumere una societ? svizzera (incorporazione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova societ? straniera (combinazione mediante emigrazione) se la societ? svizzera prova che:

  • a. con la fusione tutti i suoi passivi e attivi sono trasferiti alla societ? straniera; e
  • b. le quote sociali e i diritti societari sono adeguatamente salvaguardati in seno alla societ? straniera.
  • 2 La societ? svizzera deve ottemperare a tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla societ? trasferente.

    3 In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a notificare i loro crediti, facendo loro presente l’imminente fusione. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione si applica per analogia.

    4 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della societ? assuntrice straniera.

    (1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
    (2) RS 221.301

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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