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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 160 OETV dal 2022

Art. 160 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 160 Sezione 6: Motoslitte

1 Le motoslitte devono essere munite di un freno di servizio e di un freno di stazionamento. Possono avere installazioni di trasmissione comuni. I dispositivi d’azionamento devono essere indipendenti. Quello del freno di stazionamento deve essere meccanico.

2 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

3 L’articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e ai predellini delle motoslitte.

4 I fari di profondit? , la luce per illuminare la targa e gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari. Quale sistema antifurto è sufficiente una catena con lucchetto o un altro sistema a lucchetto parimenti sicuro. (1)

5 L’articolo 146 capoverso 4 si applica al dispositivo d’agganciamento.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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