Art. 16 LAVS dal 2026
Art. 16 Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
1
I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1–1.5.
2
Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l’intera produzione.
3
I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
4
Per i gestori di impianti assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009 (1) sull’IVA (LIVA), il premio per l’immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all’aliquota normale vigente secondo l’articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:
. (2)
(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
