Art. 159 CPM dal 2023
Art. 159 Esibizionismo
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con una pena pecuniaria (1) .
2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sar? ripreso se il colpevole si sar? sottratto al trattamento.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 1249]; [FF 2012 4181]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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