Art. 155 (1) Cinture di sicurezza, dispositivo sbrinatore e ventilazione, dispositivo antifurto (2)
1 Le cinture di sicurezza e i rispettivi ancoraggi non sono necessari, salvo per i sedili di quadricicli leggeri a motore carrozzati e con un peso di cui all’articolo 136 capoverso 1 di oltre 0,27 t. (2)
2 Sui veicoli con carrozzeria chiusa e una potenza di motore di non più di 4 kW non sono necessari un dispositivo sbrinatore o una ventilazione (art. 81 cpv. 3). (4)
3 Non è necessario il dispositivo antifurto (art. 144 cpv. 1). (5)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).