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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 153 OETV dal 2022

Art. 153 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 153 Freni

1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Per i freni vale quanto segue:

  • a. il freno di servizio può consistere in:
  • 1. due freni indipendenti l’uno dall’altro, che, azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure
  • 2. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva;
  • b. il freno di stazionamento deve agire sulle ruote di almeno un asse. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di stazionamento. (1)
  • 2 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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