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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 149 OETV dal 2022

Art. 149 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 149 Sezione 3: Motoleggere a due ruote Freni

1 Al sistema di frenatura delle motoleggere monotraccia si applica l’articolo 145 capoversi 1 e 2. I veicoli con un peso a vuoto senza conducente di 35 kg al massimo sono esclusi dall’esigenza relativa alla possibilit? di verificare facilmente il livello del liquido dei freni idraulici. (1)

1bis I risciò elettrici pluritraccia devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue:

  • a. il freno di servizio può consistere in:
  • 1. due freni indipendenti l’uno dall’altro che agiscono in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure
  • 2. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva;
  • b. il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di stazionamento. (2)
  • 2 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (2) Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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