Art. 149 OETV dal 2022

Art. 149 Sezione 3: Motoleggere a due ruote Freni
1 Al sistema di frenatura delle motoleggere monotraccia si applica l’articolo 145 capoversi 1 e 2. I veicoli con un peso a vuoto senza conducente di 35 kg al massimo sono esclusi dall’esigenza relativa alla possibilit di verificare facilmente il livello del liquido dei freni idraulici. (1)
2 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).(2) Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.