Art. 149 OETV dal 2022
Art. 149 Sezione 3: Motoleggere a due ruote Freni
1 Al sistema di frenatura delle motoleggere monotraccia si applica l’articolo 145 capoversi 1 e 2. I veicoli con un peso a vuoto senza conducente di 35 kg al massimo sono esclusi dall’esigenza relativa alla possibilit? di verificare facilmente il livello del liquido dei freni idraulici. (1)
1bis I risciò elettrici pluritraccia devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue:a. il freno di servizio può consistere in:1. due freni indipendenti l’uno dall’altro che agiscono in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure2. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva;b. il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di stazionamento. (2)
2 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]). (2) Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 ([RU 2015 1321]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.