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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 149 ORC dal 2023

Art. 149 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 149 Iscrizione di poteri di rappresentanza speciali e di deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni Procura non commerciale

1 Se è nominato un procuratore per imprese non soggette a iscrizione, il mandante notifica al registro di commercio la procura per l’iscrizione.

2 L’iscrizione contiene:

  • a. i dati personali del mandante;
  • b. i dati personali del procuratore;
  • c. il tipo di autorizzazione a firmare;
  • d. (1) il numero d’identificazione delle imprese attribuito alla procura non commerciale.
  • 3 Il mandante deve notificare per l’iscrizione nel registro di commercio anche le modifiche e le cancellazioni. L’iscrizione della procura non commerciale è cancellata d’ufficio quando:

  • a. il mandante è dichiarato in fallimento;
  • b. il mandante è deceduto ed è passato un anno dalla sua morte senza che gli eredi abbiano potuto essere diffidati a chiedere la cancellazione; o
  • c. il procuratore è deceduto e il mandante non può essere diffidato a chiedere la cancellazione.
  • 4 In caso di fallimento del mandante la cancellazione è fatta appena l’ufficio del registro di commercio ha notizia della dichiarazione di fallimento.

    (1) Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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