Art. 141 Trasferimento di patrimonio
1
2 In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorit? di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento.
3 L’articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione del trasferimento di patrimonio. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorit? di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.