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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 141 ORC dal 2023

Art. 141 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 141 Trasferimento di patrimonio

1 Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l’autorit? di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. la decisione d’approvazione del trasferimento di patrimonio;
  • b. il contratto di trasferimento.
  • 2 In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorit? di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento.

    3 L’articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione del trasferimento di patrimonio. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorit? di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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