Art. 140 LAgr dal 2024
Art. 140 Sezione 1: Coltivazione delle piante
1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili:a. di alto valore ecologico;b. di alto valore qualitativo; oc. adatte alle condizioni regionali.
2 Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per:a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle variet? ;b. le colture sperimentali;c. (1) ...
3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.
(1) Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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