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Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS)

Art. 139b CCS dal 2022

Art. 139b Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 139b (1) Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto

1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto. (2)

2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

(1) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
(2) Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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