Art. 139 CPS dal 2026
Art. 139 Furto
Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
... (1)
fa mestiere del furto; ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine; per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o ha cagionato un’esplosione; o per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. (2)
Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
(1) Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
