CPS Art. 139 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 139 CPS dal 2026

Art. 139 Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 139 Furto

1.

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.

... (1)  

3.Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:

  • a.

    fa mestiere del furto;

  • b.

    ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;

  • c.

    per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o ha cagionato un’esplosione; o

  • d.

    per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. (2)

  • 4.

    Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

    (1) Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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