Art. 136a (1) Rappresentanza obbligatoria
1 Le autorit? fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.
2 Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 99a devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validit? , l’autorit? competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attivit? lucrativa secondo la procedura ordinaria. L’articolo 133 capoverso 3 si applica per analogia.
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attivit? lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).