CPM Art. 135 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 135 CPM dal 2023

Art. 135 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 135 Truffa (1)

1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere, se ha commesso la truffa a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell’economia domestica.

3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa. … (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
(2) Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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