Art. 134 OETV dal 2022
Art. 134 Carico utile, freni
1 Il carico utile dei trattori non deve superare il 50 per cento del peso a vuoto del veicolo e, in ogni caso, 4,00 t. Questa limitazione non si applica ai trattori agricoli e forestali e ai trattori senza superficie di carico, cisterne o altre possibilit? per trasportare cose. (1)
2 I trattori con un peso totale superiore a 3,50 t devono essere provvisti di rallentatore. Gli altri requisiti concernenti l’impianto di frenatura si fondano sugli articoli 126 a 130.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.