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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 130 OETV dal 2022

Art. 130 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 130 Freni a molla

1 I freni a molla sono ammessi come freni di servizio, freni ausiliari e freni di stazionamento se sono adempiuti i requisiti fissati per ognuno di essi. Se servono soltanto come freni di stazionamento, non è necessario che la loro efficacia sia progressiva.

2 Se la sorgente usuale di energia cessa di agire, i freni a molla devono potere essere liberati con dispositivi di soccorso (ad es. meccanici, idraulici oppure con aria compressa proveniente da un serbatoio d’alimentazione indipendente dal sistema dei freni a molla). Fanno eccezione gli autoveicoli di lavoro con dispositivo di propulsione idrostatico e peso complessivo non superiore a 5 t. (1)

3 Per i freni a molla che servono da freni ausiliari non è necessario un serbatoio speciale di aria compressa.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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