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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 13 OETV dal 2022

Art. 13 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 13 Generi di autoveicoli di lavoro

1 Gli «autoveicoli di lavoro» sono autoveicoli con i quali non vengono effettuati trasporti di cose, ma che sono costruiti per effettuare lavori (come segare, fresare, spaccare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, sterrare, sgombrare la neve, ecc.) e hanno al massimo un piccolo ponte di carico per gli arnesi e il carburante. Il loro motore può servire, oltre ad azionare le attrezzature di lavoro (1) , anche per gli spostamenti del veicolo.

2 Sono equiparati agli autoveicoli di lavoro:

  • a. gli autoveicoli secondo il capoverso 1 che hanno la possibilit? di accogliere provvisoriamente il materiale da trattare durante il ciclo di lavorazione;
  • b. gli autoveicoli muniti di benna che servono a spostare terra sui cantieri e che circolano sulle strade pubbliche soltanto vuoti a scopo di trasferimento;
  • c. gli autoveicoli muniti di attrezzature di lavoro che trasportano, su brevi distanze, materiale caricato o scaricato nel corso degli spostamenti, per i lavori di manutenzione della strada;
  • d. (2) autoveicoli dei servizi antincendio e della protezione civile con cui sono trasportati esclusivamente operatori e materiale dell’organizzazione in questione.
  • 3 Gli autoveicoli di lavoro si suddividono come segue:
  • a. le «macchine semoventi» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocit? massima per costruzione (3) di oltre 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 %);
  • b. i «carri di lavoro» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocit? massima per costruzione di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 %).
  • 4 Gli autoveicoli di lavoro possono essere immatricolati come autoveicoli di trasporto se rispettano tutte le prescrizioni ad essi applicabili e se le attrezzature di lavoro non riducono considerevolmente la visuale del conducente e non ostacolano la circolazione. (4)

    (1) Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). La correzione del 19 feb. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 685).
    (3) Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
    (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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