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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 127 ORC dal 2023

Art. 127 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 127 Trasferimento all’estero della sede di un ente giuridico svizzero

1 Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all’estero conformemente alle prescrizioni della LDIP (1) , oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell’ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. una prova che l’ente giuridico continua a sussistere all’estero;
  • b. la relazione di un perito revisore abilitato attestante che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 LFus o acconsentono alla cancellazione;
  • c. (2) la decisione dell’organo competente con la quale l’ente giuridico si sottopone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
  • d. (3) se del caso, l’autorizzazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1983 (4) sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero.
  • 2 Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all’estero, l’ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorit? fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorit? hanno dato il loro consenso.

    3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:

  • a. la data della decisione dell’organo competente con la quale l’ente giuridico si sottopone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
  • b. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dopo il trasferimento all’estero;
  • c. l’autorit? estera competente per la registrazione dopo il trasferimento della sede all’estero;
  • d. la data della relazione di revisione attestante che sono state prese le disposizioni necessarie a tutela dei creditori;
  • e. il fatto che la societ? è cancellata.
  • (1) RS 291
    (2) Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
    (3) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (4) RS 211.412.41

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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