Art. 126 CCS dal 2026
Art. 126 Modalità del contributo di mantenimento
1
Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento.
2
Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.
3
Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.
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