CCS Art. 126 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 126 CCS dal 2026

Art. 126 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 126 Modalità del contributo di mantenimento

1

 Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento.

2

 Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.

3

 Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.


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