Art. 126 CPS dal 2026
Art. 126 di fatto
1
Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2 contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura; contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione. (2)
(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732, 1761).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
