CPS Art. 126 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 126 CPS dal 2026

Art. 126 Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 126 di fatto

1

 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.

2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:

  • a.

    contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;

  • b.

    contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o

  • bbis. (1)

    contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o

  • c.

    contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione. (2)

  • (1) Introdotta dall’all. n. 18 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
    (2) Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732, 1761).

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