OETV Art. 123 - Porte, uscite di sicurezza, equipaggiamento complementare

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 123 OETV dal 2022

Art. 123 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 123 Porte, uscite di sicurezza, equipaggiamento complementare

1 Gli autobus devono avere, sul lato destro, una porta con una larghezza utile di almeno 0,65 m e un’altra porta con una larghezza utile di almeno 0,55 m. (1)

2 Le esigenze concernenti l’apertura delle porte degli autobus sono rette dal regolamento UNECE n. 107. (2)

3 Gli autobus e i furgoncini devono essere muniti di un’uscita di sicurezza dalle dimensioni utili di almeno 0,60 × 0,43 m. Il numero (n) si determina in base alla formula seguente:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).Le porte sono assimilate alle uscite di sicurezza. Le uscite di sicurezza devono essere indicate in modo chiaro ed essere ripartite il più regolarmente possibile sui due lati del veicolo. Esse devono potersi aprire o liberare facilmente e rapidamente; gli strumenti necessari a tale scopo devono essere ben visibili e a portata di mano.

4 Gli autobus devono essere provvisti di una farmacia di bordo, con data di scadenza non superata, conforme alla norma DIN 13164. (3)

5 Per quanto concerne la protezione antincendio, gli autobus devono essere conformi al regolamento UNECE n. 107. (4)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(4) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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