Art. 123 OETV dal 2022

Art. 123 Porte, uscite di sicurezza, equipaggiamento complementare
1 Gli autobus devono avere, sul lato destro, una porta con una larghezza utile di almeno 0,65 m e un’altra porta con una larghezza utile di almeno 0,55 m. (1)
2 Le esigenze concernenti l’apertura delle porte degli autobus sono rette dal regolamento UNECE n. 107. (2)
3 Gli autobus e i furgoncini devono essere muniti di un’uscita di sicurezza dalle dimensioni utili di almeno 0,60 × 0,43 m. Il numero (n) si determina in base alla formula seguente:
4 Gli autobus devono essere provvisti di una farmacia di bordo, con data di scadenza non superata, conforme alla norma DIN 13164. (3)
5 Per quanto concerne la protezione antincendio, gli autobus devono essere conformi al regolamento UNECE n. 107. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(4) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.