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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 12 LPPC dal 2023

Art. 12 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 12 Organizzazioni d’intervento specializzate

1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati.

2 La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilit? del sostegno da parte di organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni.

3 La Confederazione può sostenere le organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d’intervento.

4 Gestisce organizzazioni d’intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti.

5 Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d’impiego del materiale acquisito dalla Confederazione.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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