CPC Art. 119 - Istanza e procedura

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 119 CPC dal 2026

Art. 119 Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 119 Istanza e procedura

1

 L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.

2

 L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.

3

 Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.

4

 In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.

5

 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.

6

 Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.


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