Art. 119 CPC dal 2026
Art. 119 Istanza e procedura
1
L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
2
L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
3
Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
4
In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
5
In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
6
Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
