OETV Art. 118 - Autoveicoli con velocit? massima di 45 km/h

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 118 OETV dal 2022

Art. 118 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 118 Autoveicoli con velocit massima di 45 km/h

Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocit massima non può superare 45 km/h:

  • a. non è richiesta una prestazione minima del motore (art. 97 cpv. 2);
  • b. (1) sono ammessi pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale, pneumatici con carcassa diagonale) per il medesimo veicolo (art. 58 cpv. 3). La marca d’approvazione o il marchio di controllo non sono necessari (art. 58 cpv. 7);
  • c. (2) non è necessario che il freno di servizio sia a doppio circuito. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote, tuttavia può essere disposto su un asse posto prima del differenziale. Non occorre il rallentatore (art. 103).
  • d. non sono necessari il parabrezza e la cabina per il conducente (art. 105);
  • e. non è applicabile la disposizione concernente le cerniere delle porte (art. 71 cpv. 2);
  • f. non sono necessari i fari di profondit (art. 109 cpv. 1 lett. a);
  • g. (3) non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 81 cpv. 1);
  • h. (4)
  • i. (5) non sono necessari gli estintori (art. 114, cpv. 2).
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
    (4) Abrogata dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (5) Introdotta dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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