Art. 118 OETV dal 2022
Art. 118 Autoveicoli con velocit massima di 45 km/h
Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocit massima non può superare 45 km/h:a. non è richiesta una prestazione minima del motore (art. 97 cpv. 2);b. (1) sono ammessi pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale, pneumatici con carcassa diagonale) per il medesimo veicolo (art. 58 cpv. 3). La marca d’approvazione o il marchio di controllo non sono necessari (art. 58 cpv. 7);c. (2) non è necessario che il freno di servizio sia a doppio circuito. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote, tuttavia può essere disposto su un asse posto prima del differenziale. Non occorre il rallentatore (art. 103).d. non sono necessari il parabrezza e la cabina per il conducente (art. 105);e. non è applicabile la disposizione concernente le cerniere delle porte (art. 71 cpv. 2);f. non sono necessari i fari di profondit (art. 109 cpv. 1 lett. a);g. (3) non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 81 cpv. 1);h. (4) …i. (5) non sono necessari gli estintori (art. 114, cpv. 2).
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 ([RU 1998 2352]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(4) Abrogata dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]).
(5) Introdotta dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3218]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.