Art. 1171 b. Pluralit? di comunioni
1 Quando esistano più comunioni d’obbligazionisti, il debitore può proporre loro simultaneamente una o parecchie delle misure prevedute nel precedente articolo, nel primo caso con la riserva che la misura proposta sar? valida solo se tutte le comunioni l’accetteranno, nel secondo caso con la riserva inoltre che la validit? di ogni misura dipender? dall’accettazione delle altre.
2 Le proposte si considerano accettate, se hanno ottenuto l’assenso di almeno due terzi del capitale in circolazione di tutte le comunioni, quello della maggioranza delle comunioni e quello, in ciascuna di esse, di almeno la maggioranza semplice del capitale rappresentato.