Art. 117 OETV dal 2022

Art. 117 Sezione 1: Autoveicoli con velocit massima limitata Criteri per la limitazione della velocit massima, contrassegno
1 Se necessario, la velocit massima può essere limitata qualora lo esigano peculiarit tecniche, segnatamente dispositivi di guida non usuali o possibilit di frenatura insufficienti o mancanza di sospensioni.
2 Gli autoveicoli che per costruzione, per legge o per un limite imposto dall’autorit o dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 1 lett. b ONC (1) ) hanno una velocit massima inferiore a 80 km/h devono portare posteriormente un contrassegno ben visibile che indichi la velocit massima con il numero corrispondente, conformemente all’allegato 4. La velocit massima deve essere iscritta nella licenza di circolazione. (2)
(1) RS 741.11(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
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