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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 1160 OR dal 2023

Art. 1160 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1160 2. Controllo del debitore

1 Finché il debitore è in mora nell’adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei creditori è autorizzato a richiedergli le informazioni che interessano la comunione.

2 Nelle stesse condizioni, se il debitore è una societ? anonima, una societ? in accomandita per azioni, una societ? a garanzia limitata o una societ? cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino gli interessi degli obbligazionisti.

3 Il rappresentante dev’essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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