Art. 1160 2. Controllo del debitore
1 Finché il debitore è in mora nell’adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei creditori è autorizzato a richiedergli le informazioni che interessano la comunione.
2 Nelle stesse condizioni, se il debitore è una societ? anonima, una societ? in accomandita per azioni, una societ? a garanzia limitata o una societ? cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino gli interessi degli obbligazionisti.
3 Il rappresentante dev’essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.