Art. 116 OETV dal 2022
Art. 116 Impianti d’allarme in caso di aggressioni
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).Gli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone e i veicoli adibiti al trasporto di denaro e oggetti di valore possono essere muniti, con il permesso dell’autorit d’immatricolazione iscritto nella licenza di circolazione, di un dispositivo d’allarme a due suoni, uno di tono basso continuo e l’altro di tono più alto e interrotto. L’intensit sonora, le frequenze come anche le condizioni di misurazione si fondano sull’allegato 11.
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