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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 1152 OR dal 2023

Art. 1152 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1152 C. Altri titoli girabili

1 Ogni titolo col quale il firmatario si obbliga a pagare in un determinato luogo e tempo una determinata somma, o a consegnare una determinata quantit? di cose fungibili, può essere trasferito mediante girata, qualora sia espressamente all’ordine.

2 A questi titoli, come pure agli altri titoli girabili, quali fedi di deposito, note di pegno (warrant), polizze di carico, si applicano le disposizioni del diritto cambiario per tutto ciò che concerne la forma della girata, la legittimazione del portatore, l’ammortamento e l’obbligo della restituzione da parte del portatore.

3 Non sono per contro applicabili a siffatti titoli le disposizioni sul regresso cambiario.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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