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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 114 OETV dal 2022

Art. 114 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 114 (1) Cuneo, estintore

1 Gli autoveicoli pesanti devono essere muniti di almeno un cuneo facilmente accessibile (art. 90 cpv. 3).

2 Gli autoveicoli di trasporto pesanti devono essere equipaggiati con uno o più estintori idonei all’uso sui veicoli, facilmente accessibili e conformi all’attuale stato della tecnica, come descritto in particolare nella norma EN 3. Gli estintori devono avere un contenuto totale minimo di 6,00 kg. (2)

3 Le esigenze per il controllo e il mantenimento in assetto degli estintori prescritti secondo la presente ordinanza o la SDR si fondano sulle indicazioni del costruttore dell’apparecchio. Il servizio di manutenzione deve essere svolto almeno ogni tre anni; il termine (mese/anno) per il successivo servizio di manutenzione deve essere indicato sull’estintore. Sono salve le ulteriori disposizioni della SDR. (3)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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