Art. 114 (1) Cuneo, estintore
1 Gli autoveicoli pesanti devono essere muniti di almeno un cuneo facilmente accessibile (art. 90 cpv. 3).
2 Gli autoveicoli di trasporto pesanti devono essere equipaggiati con uno o più estintori idonei all’uso sui veicoli, facilmente accessibili e conformi all’attuale stato della tecnica, come descritto in particolare nella norma EN 3. Gli estintori devono avere un contenuto totale minimo di 6,00 kg. (2)
3 Le esigenze per il controllo e il mantenimento in assetto degli estintori prescritti secondo la presente ordinanza o la SDR si fondano sulle indicazioni del costruttore dell’apparecchio. Il servizio di manutenzione deve essere svolto almeno ogni tre anni; il termine (mese/anno) per il successivo servizio di manutenzione deve essere indicato sull’estintore. Sono salve le ulteriori disposizioni della SDR. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).